Riporto delle ore supplementari e compensazione nel corso dell’anno

Riporto delle ore supplementari all’anno successivo (art. 21.3 CCL) 

Se al 31 dicembre 2026 sussistono ore supplementari che non hanno potuto essere compensate nel corso dell’anno, per il loro riporto al 2027 devono essere osservate le seguenti disposizioni. 

Fino a 100 ore supplementari 

Al 31 dicembre possono essere riportate all’anno successivo al massimo 100 ore supplementari (escluse le ore di recupero). Queste devono essere retribuite senza maggiorazione oppure compensate con tempo libero di durata equivalente, secondo un rapporto di 1:1, entro un anno. 

Se è prevista una compensazione, questa deve essere concordata per iscritto. La Commissione paritetica nazionale (CPN) mette a disposizione appositi modelli sul proprio sito Internet. 

Se il datore di lavoro e il lavoratore non riescono a trovare un accordo sul numero di ore da compensare o da retribuire, ciascuna parte decide in merito al 50 % delle ore supplementari da smaltire. 

Il CCL non disciplina espressamente il momento in cui devono essere fruite le ore di compensazione. La compensazione deve tuttavia avvenire entro l’anno successivo. Ai fini della registrazione del tempo di lavoro, ciò significa che le ore supplementari destinate alla compensazione alla fine del 2026 devono essere registrate come ore di compensazione nel corso del 2027. 

La compensazione può avvenire sia sotto forma di giornate intere sia di singole ore, poiché il CCL parla semplicemente di «tempo libero di durata equivalente». 

In assenza di un accordo sulla collocazione temporale della compensazione, la relativa determinazione rientra, in linea di principio, nel potere direttivo del datore di lavoro, nel rispetto degli art. 20.3 e 20.4 CCL. 

Ore supplementari eccedenti il limite di 100 ore 

Le ore supplementari che superano il limite delle 100 ore riportabili devono, in linea di principio, essere retribuite nel gennaio 2027 con una maggiorazione del 25 %. 

Esclusivamente su richiesta del lavoratore, è invece possibile procedere a una compensazione mediante giorni liberi secondo un rapporto di 1:1. In questo caso non è dovuta alcuna maggiorazione del 25 %, né in termini di tempo né di salario. È determinante che il lavoratore richieda espressamente tale compensazione. 

Anche questa compensazione deve essere concordata per iscritto. A differenza delle prime 100 ore supplementari, il CCL prevede espressamente in questo caso una compensazione mediante «giorni liberi». 

In assenza di un accordo sulla collocazione temporale di questi giorni di compensazione, la relativa determinazione rientra, in linea di principio, nel potere direttivo del datore di lavoro, nel rispetto degli art. 20.3 e 20.4 CCL. 

Compensazione delle ore supplementari nel corso dell’anno per i lavoratori retribuiti a ore – Chiarimento

È stata apportata un’importante modifica alla direttiva della Commissione paritetica nazionale (CPN) «Lavoratori assunti nel corso dell’anno e retribuiti a ore: tempo di lavoro / maggiorazioni per ore supplementari e lavoro straordinario». Directives d’exécution de la CCT 2026–2029 - CPN Electro 

La precedente formulazione, secondo cui la compensazione delle ore supplementari per i lavoratori retribuiti a ore non era generalmente prevista, è stata precisata. La compensazione delle ore supplementari durante un rapporto d’impiego in corso è consentita. Ciò vale, ad esempio, anche nel caso di un impiego a tempo determinato della durata di tre mesi. 

Non è invece previsto che un rapporto d’impiego venga prolungato esclusivamente allo scopo di compensare ore supplementari precedentemente prestate. Ad esempio, un impiego di tre mesi non dovrebbe essere prolungato di due settimane se tale prolungamento serve esclusivamente a compensare il saldo delle ore supplementari accumulate.

La distinzione determinante è quindi quella tra la compensazione consentita durante un rapporto d’impiego in corso e il prolungamento del rapporto d’impiego alla sua scadenza previsto esclusivamente ai fini della compensazione.