Nessuna modifica di competenza in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50% in alcuni Stati

La Svizzera e alcuni Stati dell'UE e dell'AELS firmeranno un accordo multilaterale in deroga alle regole di assoggettamento ordinarie per facilitare il telelavoro oltre il 30 giugno 2023, nell'interesse dei lavoratori coinvolti e dei loro datori di lavoro.

A causa delle restrizioni legate alla pandemia, l'applicazione flessibile delle norme europee sull’assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) e della Convenzione AELS è stata applicata fino al 30 giugno 2022. Questa scadenza è stata prorogata per una fase transitoria fino al 30 giugno 2023.

Fino ad allora, una persona (ad esempio un lavoratore frontaliero che lavora da casa) rimane soggetta alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale, indipendentemente dalla parte di attività svolta sotto forma di telelavoro nel suo Stato di residenza (UE/AELS). In linea di principio, in queste situazioni non è necessario un certificato A1.

Il nuovo accordo prevede che le persone che lavorano in uno Stato per un datore di lavoro che vi ha sede possano svolgere fino al 50% di telelavoro transfrontaliero (al massimo 49,9% del tempo di lavoro) dal loro Stato di residenza, in principio utilizzando mezzi informatici, pur mantenendo la competenza dello Stato della sede del datore di lavoro per le assicurazioni sociali. Questa deroga può riguardare solo situazioni che coinvolgono due Stati firmatari dell'accordo.

Ad oggi, oltre alla Svizzera, hanno manifestato l'intenzione di firmare l'accordo i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, così come Liechtenstein e Norvegia.

I Stati dell'UE/EFTA che non firmano il nuovo accordo (tra cui Francia e Italia) saranno soggetti alle regole ordinarie applicabili prima della pandemia. Dal 1° luglio 2023 sarà ripristinato il Regolamento CE 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Questo stabilisce che se il dipendente lavora in telelavoro per almeno il 25%, sarà soggetto al sistema di sicurezza sociale del suo Stato di residenza.