Adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2021

Le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui diritto è nato nel 2017 saranno adeguate per la prima volta all’evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2021. Il tasso d’adeguamento è dello 0,3 per cento.

Secondo l’articolo 36 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), le rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio del secondo pilastro devono essere adeguate periodicamente all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Il primo adeguamento di queste rendite è previsto dopo tre anni di decorrenza, mentre gli adeguamenti successivi avvengono contemporaneamente a quelli delle rendite dell’AVS, ossia di regola ogni due anni, il che sarà il caso il 1° gennaio 2021.

Non vanno per contro adeguate le rendite per i superstiti e d’invalidità il cui diritto è nato nel 2008, 2011 e 2012 e che non sono ancora mai state adeguate, dato che il livello dell’indice dei prezzi del mese di settembre del 2020 è meno elevato rispetto a quelli degli anni in questione. Lo stesso vale per il conseguente adeguamento delle rendite per i superstiti e d’invalidità. Questi casi saranno esaminati in occasione del prossimo aumento delle rendite AVS, ossia al più presto il 1° gennaio 2023.

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