L’opposizione e le sue conseguenze

Se le fatture non vengono pagate, viene avviata una procedura di esecuzione. Tuttavia, il denaro non è ancora sul conto quando la domanda d’esecuzione è completata e il precetto esecutivo notificato al debitore. Il debitore può fare opposizione.

Nel caso in cui il debitore fa opposizione, il creditore deve rivolgersi al tribunale per procedere con l’esecuzione: deve domandare al tribunale l’eliminazione dell’opposizione e richiedere il suo rigetto provvisorio. Per fare questo ha al massimo un anno di tempo a partire dalla notifica del precetto esecutivo.

Il creditore può procedere in due modi: può domandare al tribunale l’eliminazione dell’opposizione ed esigere il rigetto provvisorio dell’opposizione o inoltrare una richiesta di conciliazione (ricorso) al giudice di pace competente (= organo di conciliazione). La domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione porta a una sentenza più rapida ed è più vantaggiosa. Questo è il caso però solo se si può far valere il credito rivendicato con documenti firmati. Si può trattare di una sentenza definitiva con attestazione della forza di cosa giudicata o di un riconoscimento di debito scritto. Un riconoscimento di debito può essere, per esempio, un contratto firmato. I documenti devono indicare chiaramente che il debitore deve al creditore una certa somma di denaro (compresa la firma del debitore). E il modo in cui il debito è calcolato deve essere evidente.

Il rigetto dell’opposizione è di competenza del tribunale del foro d’esecuzione. Se il debitore si trasferisce, anche il foro d’esecuzione cambia. Inoltre, la domanda di rigetto dell’opposizione deve essere inoltrata al tribunale del nuovo luogo di residenza del debitore. Alla domanda di rigetto dell’opposizione deve essere allegato il precetto esecutivo (in originale), la sentenza con un’attestazione della forza di cosa giudicata o il riconoscimento di debito per iscritto. La maggior parte dei tribunali mette a disposizione un formulario per la domanda di rigetto dell’opposizione sul proprio sito web.

Il successivo procedimento giudiziario si svolge generalmente per iscritto. Il debitore può anche presentare una risposta scritta alla richiesta del creditore di avviare la procedura. In alcuni cantoni, un dibattimento orale è prassi standard.

Le spese giudiziarie dipendono dal valore litigioso. Fino a CHF 1000.– ammontano a un massimo di CHF 150.–. Fino a CHF 10000.–, potrebbero raggiungere i CHF 300.–. Inoltre, la parte soccombente deve pagare alla parte vincente delle spese ripetibili stabilite dal tribunale.