Coronavirus - Misure del Consiglio federale per impedire un’ondata di fallimenti
Il Consiglio federale intende adottare misure a protezione delle imprese svizzere da un fallimento dovuto al coronavirus. Al contempo ha deciso di non protrarre né la sospensione delle esecuzioni né le ferie giudiziarie.
Il Consiglio federale non proroga né la sospensione delle esecuzioni né le ferie giudiziarie nei procedimenti civili e amministrativi, che termineranno come previsto il 19 aprile 2020 a mezzanotte. A lungo termine, la sospensione dei termini nel settore delle esecuzioni non è lo strumento adatto per contrastare le attuali difficoltà economiche. Il Consiglio federale prospetta invece misure che consentano di impedire, nel modo più mirato possibile, i fallimenti dovuti al coronavirus.
Su incarico del Consiglio federale, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sta in particolare vagliando un regime transitorio che consenta alle imprese di differire il fallimento in caso d’incombente sovraindebitamento riconducibile all’emergenza coronavirus e verosimilmente risolvibile a crisi terminata. Attualmente il Codice delle obbligazioni (art. 725 cpv. 2 CO) impone al consiglio d’amministrazione di procedere con il fallimento.
Inoltre, il Consiglio federale intende modificare leggermente il diritto relativo alla procedura concordataria (art. 293 segg. LEF) al fine di adeguarlo alla situazione attuale. Prevede altresì di introdurre una moratoria di durata limitata a favore delle piccole e medie imprese confrontate a difficoltà finanziarie dovute esclusivamente alla pandemia di coronavirus (la cosid. moratoria COVID-19). Grazie a questi provvedimenti, le imprese hanno il tempo necessario per riorganizzarsi e avviare misure di risanamento.
Per contro, il Consiglio federale constata che la moratoria straordinaria già ora contemplata nella legge non costituisce uno strumento idoneo a proteggere le imprese minacciate dalla crisi attuale (cfr. art. 337 segg. LEF). Le eventuali domande dei Cantoni vengono quindi respinte.