Prosegue introduzione del SIAC nel settore elettrico

A gennaio e febbraio 2023 sono state introdotte la CPP Vaud nel settore dell’edilizia principale e la CP Zurigo, Soletta, Sciaffusa, Turgovia e San Gallo-Appenzello nel settore elettrico. Con l’adeguamento dell’ordinanza sui lavoratori distaccati e la pubblicazione delle raccomandazioni del gruppo di esperti della Seco, la certificazione di conformità al CCL acquisisce maggior peso per quanto attiene all’adempimento dell’obbligo di diligenza nell’ambito della responsabilità solidale degli appaltatori primari.

Con il lancio della CPP Vaud nel settore dell’edilizia principale è stata colmata una grave lacuna nella copertura del SIAC. Con il settore elettrico, l’introduzione prosegue rapidamente anche nel settore dei lavori di completamento con i Cantoni di Soletta, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo-Appenzello e Zurigo. Sul portale SIAC sono gestite più di 40’000 aziende. A fine anno sono stati compiuti progressi nella pianificazione dell’ulteriore introduzione del SIAC. Nei prossimi mesi saranno introdotti i primi cantoni del settore dei lavori di completamento della Svizzera romanda. Nella Svizzera tedesca prosegue l’introduzione del settore elettrico e seguiranno anche le prime regioni nel settore dell’isolazione. 

Adeguamento dell’ordinanza sui lavoratori distaccati e pubblicazione delle raccomandazioni del gruppo di esperti della Seco

Nell’ambito dell’obbligo di diligenza e della responsabilità solidale di cui all’articolo 5 della legge sui lavoratori distaccati, l’appaltatore primario deve esigere che il subappaltatore renda verosimile, sulla base di documenti o pezze giustificative, il rispetto da parte sua delle condizioni salariali e lavorative minime. Con l’aggiornamento dell`ordinanza sui lavoratori distaccati entrata in vigore il 1° gennaio 2023 (ODist) e le raccomendazioni del gruppo di esperti sull’adempimento dell’obbligo di diligenza nell’ambito della responsabilità dell’appaltatore primario, anch’esse pubblicate il 1° gennaio 2023, è stata precisata l’importanza della certificazione di conformità al CCL nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di diligenza.

In concreto ciò significa che, per soddisfare l’esigenza che sia reso verosimile il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime, giusta l’art. 8b cpv. 1 lett. d ODist, in molti casi è già sufficiente il controllo del subappaltatore in un registro tenuto dalle parti sociali, come il SIAC. Questa interpretazione è sostenuta dal gruppo di esperti della Seco che a pag. 8 delle sue raccomandazioni afferma che «il risultato di un controllo effettuato dall’organo d’esecuzione competente ha in linea di principio un’altra significatività rispetto a una dichiarazione del subappaltatore, soprattutto se il controllo è piuttosto recente». Le raccomandazioni chiariscono inoltre che, nel caso in cui l’azienda di un subappaltatore sia assoggettata a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale, si consiglia all’appaltatore primario di richiedere allo stesso una certificazione di conformità al CCL o un estratto del registro (pag. 9).

D’ora in poi, il SIAC e le parti sociali s’impegneranno affinché queste importanti modifiche ricevano la giusta attenzione anche nell’ambito dell’aggiudicazione delle commesse da parte di operatori pubblici e privati.