Dopo tre anni la gratifica non è più facoltativa

A fine anno un installatore elettricista ha ricevuto una gratifica pari all’importo del suo salario mensile ogni anno per diciotto anni. Nel conteggio salariale la gratifica veniva definita come «pagamento facoltativo». Negli ultimi cinque anni prima della disdetta, l’impiegato ha ricevuto solo una gratifica ridotta. Non essendo d’accordo, ha avviato azione legale contro il suo datore di lavoro per ottenere il pagamento di una gratifica di importo pari a un salario mensile. E il diritto gli è stato riconosciuto. 

Il Tribunale d’appello di Zurigo ha deciso: il datore di lavoro ha pagato una gratifica dell’importo di un salario mensile anche negli esercizi con cattivi risultati. La lunga durata del pagamento ha reso la gratifica una componente fissa del salario (OGer ZH, sentenza RA80004, 6.8.2018).

Con la gratifica si potrebbe eventualmente anche acquistare un veicolo d’epoca.

Facoltativo è perlopiù non facoltativo
Pur essendo fondamentalmente facoltativa, la gratifica diventa un obbligo giuridico se è oggetto di accordo o in caso di pagamenti pluriennali senza riserve. Il Tribunale federale ritiene che un pagamento ininterrotto e senza riserve per tre anni sia sufficiente a fondare un diritto (DTF 131 III 615 cons. 5.2; DTF 129 III 276 cons. 2; TF v. 24.04.2003, 4C.6/2003, cons. 2.3). Secondo la giurisprudenza, nemmeno il regolare riferimento alla facoltatività della prestazione può proteggere il datore di lavoro dall’insorgere di un obbligo di prestazione. Se infatti la gratifica viene versata per un lungo periodo di tempo, la riserva di facoltatività diventa un’affermazione priva di significato.
La gratifica è disciplinata dall’art. 322 CO. Il diritto alla gratifica è esigibile al momento dell’occasione in cui la gratifica viene assegnata (per es. Natale o la fine dell’esercizio annuale). La scadenza può però anche essere differita a un momento successivo dietro accordo. In mancanza di accordo esplicito, ai sensi dell’art. 322d cpv. 2 CO il lavoratore non ha diritto a un pagamento proporzionale se il rapporto di lavoro termina prima dell’occasione che dà luogo alla gratifica. Se il rapporto di lavoro viene disdetto nel corso dell’anno, al suo termine il lavoratore riceve una gratifica proporzionale solo se tale diritto è stato convenuto. L’assegnazione e l’ammontare della gratifica possono quindi essere fatti dipendere dall’esistenza del rapporto di lavoro (non disdetto) al momento dell’evento o del pagamento (TF v. 01.12.2010, 4A_502/2010, cons. 2.2). Una disdetta è abusiva ai sensi dell’art. 336 se il lavoratore viene licenziato immediatamente prima dell’occasione che dà luogo alla remunerazione speciale al fine di vanificare il diritto alla gratifica (GSGer/BS, JAR 1984, 122). Se al momento dell’assegnazione della gratifica il lavoratore ha già ricevuto la disdetta, eventuali decurtazioni sono ammesse, perché viene a mancare l’elemento di stimolo per le future prestazioni. Poiché la gratifica costituisce tuttavia anche una retribuzione per i servizi già resi, un rifiuto di pagamento totale o smisurato costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento.